PUNTO FRANCO:
Istituito con la Legge Nazionale n. 191 del 15 marzo 1951, con la quale ne venne delimitato anche lo stesso perimetro di un area di circa 144.000 mq, esso rappresenta un importante attrattore di sviluppo economico, non solo per la città di Messina ma per l’intera economia isolana.
La particolare condizione di esenzione doganale e l’ubicazione baricentrica all’interno dei traffici commerciali dell’intera area Mediterranea rappresentano per il Punto Franco di Messina una potenzialità di sviluppo dagli importantissimi introiti economici e con particolari riflessi in ambito occupazionale.
Allo stato, le aree ricadenti all’interno della perimetrazione fatta dalla legge n. 195/51 risultano in parte libere o con attività ormai dismesse, mentre altre sono ancora in uso ad Istituzioni pubbliche o affidate a privati.
Comunque tutte le polemiche sull’ancora validità del Punto Franco di Messina e sulla titolarità delle aree della così detta “Zona Falcata” di Messina, i cui ultimi clamori continuano a stridere, sembrano aver trovato una conclusione.
Il D. Lgs. n.179 dell’1 dicembre 2009 ha incluso la legge istitutiva del Punto Franco di Messina fra le legislazioni statali, anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.
La validità del Punto Franco di Messina non può più, seriamente, essere messa in discussione.
Documenti:
Legge 15 Marzo 1951, n. 191 Istituzione di un Punto Franco nel Porto di Messina

